Care/i compagne/i,
a completamento della nostra nota del 31 luglio 2015 siamo a precisare quanto segue rispetto alla circolare INPS 142 del 29 luglio 2015, dove sono stati chiariti alcuni aspetti critici, tra cui quello riguardante il sostegno al reddito, limitatamente all’anno in corso, per quei lavoratori stagionali che più o meno strutturalmente prestano la loro attività per almeno 6 mesi all’anno.
Questa platea occupazionale grazie alla precedente normativa che indicava, tra l’altro, il biennio (anziché il quadriennio) come perimetro temporale in cui maturare i requisiti contributivi, potevano accedere all’Aspi che, contrariamente alla Mini Aspi, non neutralizzava i periodi precedenti di contribuzione già utilizzati per accedere alla prestazione.
La circolare amplia il perimetro di maturazione del requisito ritenendo utili le ultime settimane di contribuzione anche qualora le stesse si collochino al di fuori del quadriennio.
Questo meccanismo di computo comporta il reperimento di un “tesoretto” di contribuzione che può essere speso ai fini dell’ottenimento di una prestazione intera per l’anno 2015.
Non si tratta di una soluzione strutturale ma di un intervento che pone un correttivo temporaneo.
Tra l’altro, la tutela che viene garantita in questa modo dovrà ovviamente conciliarsi con la storia contributiva di ogni singolo lavoratore.
Un miglioramento generalizzato ma difficile da interpretare come capace a ripristinare lo status quo ante per tutti i lavoratori che con il precedente regime normativo riuscivano ad ottenere con 6 mesi di lavoro altrettanti mesi di indennità.
Nello schema di decreto n.179/2015 “Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali” in via di approvazione, all’articolo 42 comma 4, viene altresì ipotizzata un’altra soluzione ancora una volta limitata nel tempo (eventi di disoccupazione verificatisi fra 1 maggio e il 31 dicembre 2015) in grado però di non penalizzare quei lavoratori stagionali che non hanno contribuzione al di fuori del quadriennio, ossia che non possono attingere a quel “tesoretto” ritenuto indispensabile dalla circolare 142.
La presenza di un intervallo temporale definito, anche in questo caso, esclude comunque la possibilità di ottenere una risoluzione definitiva a questa problematica.
Come Filcams abbiamo sin da subito seguito questa delicata partita, promuovendo iniziative di sensibilizzazione a tutti i livelli, coinvolgendo anche le controparti datoriali (Federalberghi Confcommercio) che con noi hanno sottoscritto, nei mesi scorsi, un Avviso Comune in materia di stagionalità.
Continueremo a sostenere questa battaglia in collaborazione con le strutture e con la Confederazione, cercando di ottenere il ripristino delle tutele preesistenti per le lavoratrici e e i lavoratori stagionali e difendendo nel contempo un sistema di protezione sociale basato su principi solidaristici e non meramente assicurativi.
P.Filcams CGIL Nazionale
C. Sesena e L. Mastrocola