FACCIAMO CHIAREZZA
Le attuali regole sulla pensione di reversibilità prevedono che il coniuge superstite percepisca fino a un massimo del 60%
Esempio: pensione del deceduto 18.000 euro l’anno
Coniuge con redditi propri di euro 15.000 l’anno: la pensione di reversibilità è pari al 60% di 18.000
Coniuge con redditi propri di euro 20.000 l’anno: la pensione di reversibilità è pari al 45% di 18.000
Coniuge con redditi propri di euro 27.000 l’anno: la pensione di reversibilità è pari al 36% di 18.000
Coniuge con redditi propri di euro 33.000 l’anno: la pensione di reversibilità è pari al 30% di 18.000
Quindi la pensione di reversibilità è commisurata ai redditi della persona che la riceve.
Introdurre l’Isee, quale elemento per determinare il diritto, cambia la natura della prestazione.
Non vorremmo qualcuno dimenticasse che l’origine della pensione di reversibilità è data dal versamento dei contributi: si tratta di trattamenti previdenziali e non assistenziali.
Dicono che la polemica sulle pensioni di reversibilità è infondata, che ci siamo sbagliati, ma ci risulta un disegno di legge già depositato in Commissione.
Ci aspettiamo che il provvedimento venga ritirato, serve solo la volontà politica, in caso contrario adotteremo tutte le iniziative utili a sostenere le nostre ragioni.
Legge delega povertà, lo SPI: “Cancellare la manomissione della reversibilità”
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