La legge 92/2012 ha introdotto, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, i nuovi istituti dell’ASPI e della MINIASPI, che hanno sostituito la disoccupazione ordinaria e la disoccupazione con i requisiti ridotti. La CGIL di Livorno informa tutti i lavoratori stagionali che, poiché la disoccupazione con i requisiti ridotti non esiste più, entro 7 giorni dalla fine del loro rapporto di lavoro, debbono recarsi al centro per l’impiego – per rilasciare dichiarazione di immediata disponibilità – ed entro il medesimo periodo di 7 giorni debbono presentarsi presso le sedi CGIL per inoltrare la richiesta di disoccupazione all’INPS.
Il requisito minimo previsto per la concessione della MINIASPI è di 13 settimane di lavoro nell’anno antecedente la cessazione. Per l’ASPI, di 52 negli ultimi due. A differenza di quanto avveniva per la “vecchia indennità di disoccupazione”, le nuove prestazioni vengono corrisposte anche agli apprendisti e ai soci di cooperative.